Convenzione›Titolo II
Art. 5
In vigore dal 20 ott 1994
Ciascuna delle Parti contraenti si impegna a prestare, su domanda avanzata dall'Autorità competente dell'altra Parte contraente, tutta l'assistenza possibile nel caso in cui si verifichi sul territorio di quest'ultima una catastrofe naturale o dovuta all'attività dell'uomo e che causi dei gravi danni alle persone, ai beni ed all'ambiente.
L'assistenza è data in primo luogo dalle squadre di soccorso e, se necessario, da ogni altro mezzo appropriato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-10-04;578#art-c-5