ConvenzioneTitolo I

Art. 2

In vigore dal 20 ott 1994
La cooperazione nel settore della previsione e prevenzione dei rischi connessi alle catastrofi naturali o dovute all'attività dell'uomo dai quali derivano gravi conseguenze nocive per le persone, i beni e l'ambiente comporta: - lo scambio di informazioni a livello scientifico e tecnico ad esclusione di quelle che interessano i segreti di Stato o notizie vincolate da vietata divulgazione ai sensi dell'ordinamento nazionale di ogni Stato contraente; - la formazione di specialisti della previsione e della prevenzione.
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urn:nir:stato:legge:1994-10-04;578#art-c-2

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