Convenzione›Titolo I
Art. 2
In vigore dal 20 ott 1994
La cooperazione nel settore della previsione e prevenzione dei rischi connessi alle catastrofi naturali o dovute all'attività dell'uomo dai quali derivano gravi conseguenze nocive per le persone, i beni e l'ambiente comporta:
- lo scambio di informazioni a livello scientifico e tecnico ad esclusione di quelle che interessano i segreti di Stato o notizie vincolate da vietata divulgazione ai sensi dell'ordinamento nazionale di ogni Stato contraente;
- la formazione di specialisti della previsione e della prevenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-10-04;578#art-c-2