Convenzione›Titolo III
Art. 7
In vigore dal 20 ott 1994
1. La direzione delle operazioni è di competenza delle Autorità dello Stato richiedente che indica le linee direttrici ed i limiti eventuali nelle operazioni affidate alle unità di intervento senza entrare nel dettaglio della loro esecuzione.
2. Le squadre di intervento hanno libero accesso in ogni luogo in cui necessiti la loro opera, secondo le indicazioni del direttore delle operazioni.
3. Le Autorità competenti delle due Parti si comunicano la lista dei mezzi di intervento da inviare da uno Stato all'altro, nei limiti delle loro possibilità rispettive nel quadro delle operazioni previste dalla presente convenzione.
4. Le Autorità competenti delle due Parti esaminano le mocalità utili al rapido conseguimento delle necessarie autorizzazioni per i trasporti eccezionali come pure le modalità di utilizzo gratuito delle autostrade e dei trafori a pedaggio.
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