Convenzione›Titolo III
Art. 14
In vigore dal 20 ott 1994
In caso di catastrofe naturale o di incidente grave dovuto all'attività dell'uomo in Stati terzi, ove una delle Parti contraenti decida di partecipare alle azioni di soccorso, essa ne informa immediatamente l'altra Parte in modo da permettere a quest'ultima, se ciò è possibile, di armonizzare le proprie azioni di soccorso con quelle della prima Parte.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-10-04;578#art-c-14