ConvenzioneTitolo III

Art. 14

In vigore dal 20 ott 1994
In caso di catastrofe naturale o di incidente grave dovuto all'attività dell'uomo in Stati terzi, ove una delle Parti contraenti decida di partecipare alle azioni di soccorso, essa ne informa immediatamente l'altra Parte in modo da permettere a quest'ultima, se ciò è possibile, di armonizzare le proprie azioni di soccorso con quelle della prima Parte.
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urn:nir:stato:legge:1994-10-04;578#art-c-14

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Art. 14 Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all'attivita' dell'uomo, fatta a Parigi il 16 settembre 1992. — Testo vigente | Portale Normativo