ConvenzioneTitolo III

Art. 17

In vigore dal 20 ott 1994
In vista all'applicazione delle disposizioni della presente convenzione, le Autorità competenti sono: - per la Repubblica Italiana, il Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile ed il Ministro dell'Interno. - per la Repubblica Francese, secondo il caso, il Ministro dell'Interno o il Ministro dell'Ambiente;
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urn:nir:stato:legge:1994-10-04;578#art-c-17

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