Convenzione›Titolo III
Art. 17
In vigore dal 20 ott 1994
In vista all'applicazione delle disposizioni della presente convenzione, le Autorità competenti sono:
- per la Repubblica Italiana, il Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile ed il Ministro dell'Interno.
- per la Repubblica Francese, secondo il caso, il Ministro dell'Interno o il Ministro dell'Ambiente;
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Prourn:nir:stato:legge:1994-10-04;578#art-c-17