Art. 1
In vigore dal 20 ott 1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
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1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulla cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all'attività dell'uomo, fatta a Parigi il 16 settembre 1992.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-10-04;578#art-rd-1