Art. 16
ConvenzioneTitolo III

Art. 16

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In vigore dal 20 ott 1994
Accordi o intese particolari potranno essere conclusi per stabilire le condizioni di intervento di soccorso in caso di incidente o di catastrofe che si verifichi nelle aree dei tunnel del Monte Bianco, del Frejus e di Tenda. Essi saranno sottoposti all'approvazione delle Autorità nazionali indicate all'.
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