Convenzione
Art. 10
Riconoscimento dei documenti e esenzione dalla legalizzazione
In vigore dal 1 set 1993
Riconoscimento dei documenti e esenzione dalla legalizzazione
1. I documenti ufficiali rilasciati da una Parte contraente, per l'esecuzione dell'assistenza giudiziaria, hanno la stessa efficacia nel territorio dell'altra Parte contraente.
2. I documenti trasmessi da una Parte contraente all'altra Parte per l'esecuzione dell'assistenza giudiziaria sono esenti da qualsiasi forma di legalizzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;338#art-c-10