Convenzione
Art. 9
Notifica ai propri cittadini
In vigore dal 1 set 1993
Notifica ai propri cittadini
1. Ogni Parte contraente può notificare atti o documenti ai propri cittadini che si trovino nel territorio dell'altra Parte contraente per il tramite della propria missione diplomatica o consolare.
2. Per la notifica non possono essere adottate misure coercitive.
Storico versioni
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