Convenzione

Art. 9

Notifica ai propri cittadini

In vigore dal 1 set 1993
Notifica ai propri cittadini 1. Ogni Parte contraente può notificare atti o documenti ai propri cittadini che si trovino nel territorio dell'altra Parte contraente per il tramite della propria missione diplomatica o consolare. 2. Per la notifica non possono essere adottate misure coercitive.
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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;338#art-c-9

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