Convenzione

Art. 6

Esecuzione delle commissione rogatorie

In vigore dal 1 set 1993
Esecuzione delle commissione rogatorie 1. Per l'esecuzione della commissione rogatoria, l'autorità richiesta applica la propria legge. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità richiesta può applicare le norme processuali dell'altra Parte contraente, a condizione che queste non contrastino con i principi generali della sua legislazione. 2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità richiesta comunica a detta autorità, nonché alle parti interessate, in tempo utile, la data ed il luogo dell'esecuzione della commissione rogatoria. Le autorità giudiziarie, le parti interessate ed i loro rappresentanti possono assistere all'esecuzione della commissione rogatoria, a meno che ciò non sia contrario alla legislazione della Parte contraente richiesta. 3. Se l'autorità indicata nella domanda non è competente, la richiesta viene trasmessa all'autorità competente. 4. L'autorità richiesta adotta, per quanto possibile, le misure necessarie per individuare l'indirizzo, ove questo sia inesattamente indicato nella richiesta. 5. L'autorità richiesta invia all'autorità richiedente gli atti e i documenti assunti in esecuzione della commissione rogatoria. Se la commissione rogatoria non è stata eseguita, l'autorità richiesta invia tempestivamente i documenti e gli atti ricevuti e comunica all'autorità richiedente i motivi che hanno impedito l'esecuzione. 6. La commissione rogatoria deve essere eseguita nel minor tempo possibile.
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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;338#art-c-6

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