Convenzione

Art. 11

Spese

In vigore dal 1 set 1993
Spese 1. L'esecuzione della commissione rogatoria non può dar luogo al rimborso di tasse o di spese, di qualsiasi natura. 2. Tuttavia, la Parte richiesta ha diritto di esigere dalla Parte richiedente il rimborso delle indennità pagate ai periti e le spese occasionate dall'applicazione di una forma speciale domandata dalla Parte richiedente.
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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;338#art-c-11

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Spese (Art. 11 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatta a Roma il 18 maggio 1990.) — Testo vigente | Portale Normativo