Convenzione

Art. 8

Notifica di atti e documenti

In vigore dal 1 set 1993
Notifica di atti e documenti 1. L'autorità richiesta provvede alla notifica di atti e documenti, se questi sono redatti nella sua lingua o corredati di una traduzione certificata conforme. Gli atti che non soddisfino a tali condizioni sono notificati al destinatario solo se questi accetta di riceverli. Per la notifica si applica la legge della Parte richiesta. 2. La richiesta di notifica deve contenere l'indirizzo esatto del destinatario e la denominazione dell'atto e dei documenti. 3. L'autorità richiesta è tenuta a fornire la prova della notifica conformemente alle norme previste in materia dalla propria legge, indicando il nome della persona alla quale sono stati consegnati gli atti o documenti, il luogo e la data della notifica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1993-08-18;338#art-c-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo