Convenzione
Art. 7
Inviolabilità dei testimoni e dei periti
In vigore dal 1 set 1993
Inviolabilità dei testimoni e dei periti
1. Il testimone o il perito che sia comparso davanti all'autorità richiedente per essere stato citato dall'autorità richiesta, non può, quale che sia la sua nazionalità, essere perseguito, arrestato o assoggettato all'esecuzione di una pena nel territorio della Parte contraente richiedente per fatti commessi prima di aver varcato la frontiera di tale Parte.
2. L'inviolabilità del testimone o del perito viene meno se questi non lascia il territorio della Parte contraente entro una settimana a partire dal giorno in cui l'autorità richiedente gli comunica che la sua presenza non è più necessaria. In questo periodo non viene compreso il tempo durante il quale il testimone o il perito non ha potuto abbandonare detto territorio per motivi indipendenti dalla sua volontà.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;338#art-c-7