Convenzione
Art. 2
Assistenza giudiziaria
In vigore dal 1 set 1993
Assistenza giudiziaria
Le Parti contraenti si obbligano ad accordarsi reciprocamente assistenza giudiziaria in materia civile, ivi compreso il diritto di famiglia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;338#art-c-2