Convenzione

Art. 2

Assistenza giudiziaria

In vigore dal 1 set 1993
Assistenza giudiziaria Le Parti contraenti si obbligano ad accordarsi reciprocamente assistenza giudiziaria in materia civile, ivi compreso il diritto di famiglia.
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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;338#art-c-2

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