Convenzione
Art. 5
Contenuto delle commissioni rogatorie
In vigore dal 1 set 1993
Contenuto delle commissioni rogatorie
1. La commissione rogatoria deve indicare, secondo il suo oggetto:
a) il nome dell'autorità richiedente:
b) il nome dell'autorità richiesta, ove possibile;
c) il procedimento per il quale viene richiesta l'assistenza giudiziaria;
d) i nomi, gli indirizzi e la nazionalità delle parti;
e) i nomi e gli indirizzi dei rappresentanti delle parti nel processo;
f) l'oggetto della commissione rogatoria e i dati necessari alla sua esecuzione.
2. Le commissioni rogatorie devono essere firmate e corredate del timbro dell'autorità richiedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;338#art-c-5