Convenzione
Art. 3
Ambito di applicazione dell'assistenza giudiziaria
In vigore dal 1 set 1993
Ambito di applicazione dell'assistenza giudiziaria
L'assistenza giudiziaria comprende:
a) l'esecuzione di commissioni rogatorie per l'esecuzione di atti giudiziari, in particolare la notifica e consegna di atti e documenti, l'audizione delle parti, dei testimoni e degli esperti, l'invio di prove materiali e l'esecuzione di perizie, nonché il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile;
b) la trasmissione delle copie di atti ed estratti dei registri dello stato civile, necessari per un procedimento giudiziario, con l'osservanza dei limiti imposti dalla legge della Parte richiesta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;338#art-c-3