Art. 5 · Contenuto delle commissioni rogatorie
Convenzione

Art. 5

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Contenuto delle commissioni rogatorie

In vigore dal 1 set 1993
Contenuto delle commissioni rogatorie 1. La commissione rogatoria deve indicare, secondo il suo oggetto: a) il nome dell'autorità richiedente: b) il nome dell'autorità richiesta, ove possibile; c) il procedimento per il quale viene richiesta l'assistenza giudiziaria; d) i nomi, gli indirizzi e la nazionalità delle parti; e) i nomi e gli indirizzi dei rappresentanti delle parti nel processo; f) l'oggetto della commissione rogatoria e i dati necessari alla sua esecuzione. 2. Le commissioni rogatorie devono essere firmate e corredate del timbro dell'autorità richiedente.
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