Convenzione
Art. 13
Rifiuto di assistenza giudiziaria
In vigore dal 1 set 1993
Rifiuto di assistenza giudiziaria
L'assistenza giudiziaria è rifiutata se la Parte contraente richiesta ritiene che la sua esecuzione sia di natura tale da arrecare pregiudizio alla propria sovranità e sicurezza o se sia contraria all'ordine pubblico.
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;338#art-c-13