Convenzione

Art. 14

Lingue

In vigore dal 1 set 1993
Lingue 1. Le richieste di commissione rogatoria e i documenti allegati, se non sono redatti nella lingua della Parte contraente richiesta, devono essere corredati di una traduzione nella lingua di tale Parte o in lingua francese. 2. Le traduzioni sono certificate da un traduttore giurato o dalla missione diplomatica o consolare della Parte contraente richiedente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1993-08-18;338#art-c-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo