Convenzione
Art. 14
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In vigore dal 1 set 1993
Lingue
1. Le richieste di commissione rogatoria e i documenti allegati, se non sono redatti nella lingua della Parte contraente richiesta, devono essere corredati di una traduzione nella lingua di tale Parte o in lingua francese.
2. Le traduzioni sono certificate da un traduttore giurato o dalla missione diplomatica o consolare della Parte contraente richiedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;338#art-c-14