Convenzione

Art. 15

Esenzione dalla "cautio judicatum solvi"

In vigore dal 1 set 1993
Esenzione dalla "cautio judicatum solvi" Al cittadino residente o domiciliato nel territorio di una Parte contraente che compare davanti all'autorità giudiziaria dell'altra Parte contraente non può essere imposta la "cautio judicatum solvi" in ragione della sua qualità di straniero o di non residente o di non domiciliato nel territorio di tale Parte contraente.
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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;338#art-c-15

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