Convenzione
Art. 15
15 / 28Esenzione dalla "cautio judicatum solvi"
In vigore dal 1 set 1993
Esenzione dalla "cautio judicatum solvi"
Al cittadino residente o domiciliato nel territorio di una Parte contraente che compare davanti all'autorità giudiziaria dell'altra Parte contraente non può essere imposta la "cautio judicatum solvi" in ragione della sua qualità di straniero o di non residente o di non domiciliato nel territorio di tale Parte contraente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;338#art-c-15