Convenzione
Art. 19
Condizioni per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze
In vigore dal 1 set 1993
Condizioni per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze
1. Le sentenze pronunciate in materia civile sul territorio di una Parte contraente vengono riconosciute sul territorio dell'altra Parte contraente se soddisfano le seguenti condizioni:
a) la sentenza deve essere pronunciata da un tribunale competente ai sensi dell';
b) la parte soccombente è comparsa o è stata regolarmente citata, conformemente alla legislazione della Parte contraente sul cui territorio è stata pronunciata la sentenza;
c) la sentenza è passata in giudicato conformemente alla legislazione della Parte contraente sul cui territorio essa è stata pronunciata;
d) la sentenza non contiene alcuna disposizione che possa arrecare pregiudizio alla sovranità e la sicurezza o sia contraria all'ordine pubblico della Parte contraente nella quale la sentenza deve essere riconosciuta ed eseguita;
e) fra le stesse parti, sullo stesso oggetto e sulla stessa causa, non sia già stata pronunciata una sentenza passata in giudicato da un'autorità giudiziaria della Parte contraente nella quale tale sentenza deve essere riconosciuta ed eseguita;
f) davanti ad un'autorità giudiziaria della Parte contraente nella quale la sentenza deve essere riconosciuta ed eseguita non è pendente un procedimento fra le stesse parti e sullo stesso oggetto instaurato anteriormente all'introduzione della domanda, davanti all'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza della quale si chiede il riconoscimento e l'esecuzione.
2. Per "sentenza" ai sensi del presente capitolo, si intendono anche le disposizioni contenute in una sentenza in materia penale, relative al risarcimento dei danni derivanti da reato.
Storico versioni
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