Convenzione
Art. 22
Sentenze esecutive
In vigore dal 1 set 1993
Sentenze esecutive
Le sentenze dell'autorità giudiziaria di una Parte contraente, che vengono riconosciute nel territorio dell'altra Parte contraente conformemente alla presente Convenzione, sono esecutive nel territorio di detta Parte qualora esse siano esecutive nel territorio della Parte nella quale sono state pronunciate.
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;338#art-c-22