Convenzione

Art. 22

Sentenze esecutive

In vigore dal 1 set 1993
Sentenze esecutive Le sentenze dell'autorità giudiziaria di una Parte contraente, che vengono riconosciute nel territorio dell'altra Parte contraente conformemente alla presente Convenzione, sono esecutive nel territorio di detta Parte qualora esse siano esecutive nel territorio della Parte nella quale sono state pronunciate.
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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;338#art-c-22

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Sentenze esecutive (Art. 22 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatta a Roma il 18 maggio 1990.) — Testo vigente | Portale Normativo