Convenzione

Art. 25

Riconoscimento ed esecuzione delle sentenze arbitrali

In vigore dal 1 set 1993
Riconoscimento ed esecuzione delle sentenze arbitrali Le sentenze arbitrali pronunciate nel territorio di una Parte contraente vengono riconosciute ed eseguite nel territorio dell'altra Parte contraente in conformità alla Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata il 10 giugno 1958 a New York.
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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;338#art-c-25

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Riconoscimento ed esecuzione delle sentenze arbitrali (Art. 25 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatta a Roma il 18 maggio 1990.) — Testo vigente | Portale Normativo