Convenzione

Art. 26

Consegna di oggetti e trasferimento di somme

In vigore dal 1 set 1993
Consegna di oggetti e trasferimento di somme Qualora, in esecuzione di una sentenza, oggetti o somme di denaro che si trovano sul territorio di una Parte contraente devono essere consegnati o trasferiti ad una persona che risiede nel territorio dell'altra Parte contraente, si applicano le disposizioni di procedura della Parte contraente nel territorio della quale si trovano i detti oggetti e somme.
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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;338#art-c-26

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