Convenzione
Art. 26
26 / 28Consegna di oggetti e trasferimento di somme
In vigore dal 1 set 1993
Consegna di oggetti e trasferimento di somme
Qualora, in esecuzione di una sentenza, oggetti o somme di denaro che si trovano sul territorio di una Parte contraente devono essere consegnati o trasferiti ad una persona che risiede nel territorio dell'altra Parte contraente, si applicano le disposizioni di procedura della Parte contraente nel territorio della quale si trovano i detti oggetti e somme.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;338#art-c-26