Convenzione

Art. 28

In vigore dal 1 set 1993
La presente Convenzione sarà ratificata ed entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica che sarà effettuato a Sofia. La presente Convenzione è conclusa per una durata illimitata. Ognuna delle Parti contraenti potrà denunciarla in qualunque momento e tale denuncia avrà effetto il primo giorno del sesto mese successivo a quello in cui l'altra Parte avrà ricevuto la relativa notifica. Fatto a Roma, il 18 maggio 1990 in duplice copia, in lingua italiana e bulgara, i due testi facenti ugualmente fede. Per la Repubblica Italiana Per la Repubblica Popolare di Bulgaria Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;338#art-c-28

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