Convenzione
Art. 28
28 / 28In vigore dal 1 set 1993
La presente Convenzione sarà ratificata ed entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio degli
strumenti di ratifica che sarà effettuato a Sofia.
La presente Convenzione è conclusa per una durata illimitata.
Ognuna delle Parti contraenti potrà denunciarla in qualunque momento e tale denuncia avrà effetto il primo giorno del sesto mese
successivo a quello in cui l'altra Parte avrà ricevuto la relativa notifica.
Fatto a Roma, il 18 maggio 1990
in duplice copia, in lingua italiana e bulgara, i due testi facenti ugualmente fede.
Per la Repubblica Italiana Per la Repubblica Popolare di Bulgaria
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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