Convenzione
Art. 27
Limiti di applicazione
In vigore dal 1 set 1993
Limiti di applicazione
Le disposizioni del presente Capitolo non si applicano:
a) alle sentenze ed alle transazioni giudiziarie in materia di fallimento, concordato e procedure analoghe;
b) alle sentenze ed alle transazioni giudiziarie pronunciate o concluse prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;338#art-c-27