Convenzione

Art. 27

Limiti di applicazione

In vigore dal 1 set 1993
Limiti di applicazione Le disposizioni del presente Capitolo non si applicano: a) alle sentenze ed alle transazioni giudiziarie in materia di fallimento, concordato e procedure analoghe; b) alle sentenze ed alle transazioni giudiziarie pronunciate o concluse prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;338#art-c-27

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