Convenzione

Art. 24

Riconoscimento ed esecuzione delle transazioni giudiziarie e delle sentenze relative alle spese del procedimento

In vigore dal 1 set 1993
Riconoscimento ed esecuzione delle transazioni giudiziarie e delle sentenze relative alle spese del procedimento 1. Le transazioni concluse davanti alle autorità giudiziarie di una Parte contraente vengono riconosciute ed eseguite sul territorio dell'altra Parte alle stesse condizioni e con le stesse modalità stabilite dalla presente Convenzione per le sentenze. 2. La disposizione di cui al punto 1 si applica altresì alle sentenze che riguardano esclusivamente le spese del procedimento.
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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;338#art-c-24

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