Convenzione
Art. 24
Riconoscimento ed esecuzione delle transazioni giudiziarie e delle sentenze relative alle spese del procedimento
In vigore dal 1 set 1993
Riconoscimento ed esecuzione delle transazioni giudiziarie e delle sentenze relative alle spese del procedimento
1. Le transazioni concluse davanti alle autorità giudiziarie di una Parte contraente vengono riconosciute ed eseguite sul territorio dell'altra Parte alle stesse condizioni e con le stesse modalità stabilite dalla presente Convenzione per le sentenze.
2. La disposizione di cui al punto 1 si applica altresì alle sentenze che riguardano esclusivamente le spese del procedimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;338#art-c-24