Convenzione

Art. 21

Procedimento

In vigore dal 1 set 1993
Procedimento 1. Il procedimento per il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza è regolato dalla legge della Parte richiesta. 2. L'autorità giudiziaria che decide sul riconoscimento e sull'esecuzione si limita ad accertare se le condizioni stabilite dalla presente Convenzione sono soddisfatte. 3. Se la sentenza contiene più capi, l'esecuzione può essere concessa parzialmente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1993-08-18;338#art-c-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo