Convenzione
Art. 21
Procedimento
In vigore dal 1 set 1993
Procedimento
1. Il procedimento per il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza è regolato dalla legge della Parte richiesta.
2. L'autorità giudiziaria che decide sul riconoscimento e sull'esecuzione si limita ad accertare se le condizioni stabilite dalla presente Convenzione sono soddisfatte.
3. Se la sentenza contiene più capi, l'esecuzione può essere concessa parzialmente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;338#art-c-21