Convenzione
Art. 18
Richiesta di assistenza giudiziaria gratuita
In vigore dal 1 set 1993
Richiesta di assistenza giudiziaria gratuita
Qualora un cittadino di una Parte contraente intende avvalersi delle agevolazioni di cui all', può presentare la domanda sia all'autorità dell'altra Parte contraente sia all'autorità del proprio paese. In quest'ultimo caso, la domanda e i documenti vengono trasmessi all'autorità competente dell'altra Parte contraente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;338#art-c-18