Art. 22 · Sentenze esecutive
Convenzione

Art. 22

22 / 28

Sentenze esecutive

In vigore dal 1 set 1993
Sentenze esecutive Le sentenze dell'autorità giudiziaria di una Parte contraente, che vengono riconosciute nel territorio dell'altra Parte contraente conformemente alla presente Convenzione, sono esecutive nel territorio di detta Parte qualora esse siano esecutive nel territorio della Parte nella quale sono state pronunciate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1993-08-18;338#art-c-22