Convenzione
Art. 11
11 / 28Spese
In vigore dal 1 set 1993
Spese
1. L'esecuzione della commissione rogatoria non può dar luogo al rimborso di tasse o di spese, di qualsiasi natura.
2. Tuttavia, la Parte richiesta ha diritto di esigere dalla Parte richiedente il rimborso delle indennità pagate ai periti e le spese occasionate dall'applicazione di una forma speciale domandata dalla Parte richiedente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;338#art-c-11