Art. 10 · Riconoscimento dei documenti e esenzione dalla legalizzazione
Convenzione

Art. 10

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Riconoscimento dei documenti e esenzione dalla legalizzazione

In vigore dal 1 set 1993
Riconoscimento dei documenti e esenzione dalla legalizzazione 1. I documenti ufficiali rilasciati da una Parte contraente, per l'esecuzione dell'assistenza giudiziaria, hanno la stessa efficacia nel territorio dell'altra Parte contraente. 2. I documenti trasmessi da una Parte contraente all'altra Parte per l'esecuzione dell'assistenza giudiziaria sono esenti da qualsiasi forma di legalizzazione.
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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;338#art-c-10