Art. 47

LEGGE 26 novembre 1990, n. 353

In vigore dal 1 gen 1992
(Termini per le impugnazioni) 1- Il primo comma dell'articolo 325 del codice di procedura civile è sostiutito dal seguente: "Il termine per proporre l'appello la revocazione o l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404, secondo comma, contro le sentenze dei pretori e dei tribunali è di trenta giorni. È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro le sentenze dei conciliatori e delle corti d'appello". Nota all': - Il testo dell'art. 325 del codice di procedura civile, come modificato dalla qui pubblicata, è il seguente: "Art. 325 (Termini per le impugnazioni). - Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'art. 404, secondo comma, contro le sentenze dei pretori e dei tribunali è di trenta giorni. È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro le sentenze dei conciliatori e delle corti di appello. Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di giorni sessanta".
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LEGGE 26 novembre 1990, n. 353 (Art. 47 Provvedimenti urgenti per il processo civile.) — Testo vigente | Portale Normativo