Art. 47
LEGGE 26 novembre 1990, n. 353
In vigore dal 1 gen 1992
(Termini per le impugnazioni)
1- Il primo comma dell'articolo 325 del codice di procedura civile è sostiutito dal seguente:
"Il termine per proporre l'appello la revocazione o l'opposizione di terzo di cui all'articolo 404, secondo comma, contro le sentenze dei pretori e dei tribunali è di trenta giorni. È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro le sentenze dei conciliatori e delle corti d'appello".
Nota all':
- Il testo dell'art. 325 del codice di procedura civile, come modificato dalla qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 325 (Termini per le impugnazioni). - Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'art. 404, secondo comma, contro le sentenze dei pretori e dei tribunali è di trenta giorni. È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro le sentenze dei conciliatori e delle corti di appello.
Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di giorni sessanta".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1990-11-26;353#art-47