Art. 51
LEGGE 26 novembre 1990, n. 353
In vigore dal 1 gen 1992
(Modo e termine dell'appello incidentale)
1. Il primo comma dell'articolo 343 del codice di procedura civile è costituito dal seguente:
"Appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto di costituzione in cancelleria ai sensi dell'articolo 166".
Nota all':
- Il testo dell'art. 343 del codice di procedura civile, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 343 (Modo e termine dell'appello incidentale). - L'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166.
Se l'interesse a proporre l'appello incidentale sorge dalla impugnazione proposta da altra parte che non sia l'appellante principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell'impugnazione stessa".
Storico versioni
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