Art. 48

LEGGE 26 novembre 1990, n. 353

In vigore dal 1 gen 1992
(Effetti della riforma e della cassazione) 1. Il secondo comma dell'articolo 336 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata". Nota all': - Il testo dell'art. 336 del codice di procedura civile, già modificato dalla legge 14 luglio 1950, n. 581, come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: "Art. 336 (Effetti della riforma o della cassazione). - La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata. La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata".
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