Art. 48
LEGGE 26 novembre 1990, n. 353
In vigore dal 1 gen 1992
(Effetti della riforma e della cassazione)
1. Il secondo comma dell'articolo 336 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata".
Nota all':
- Il testo dell'art. 336 del codice di procedura civile, già modificato dalla legge 14 luglio 1950, n. 581, come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 336 (Effetti della riforma o della cassazione). - La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata.
La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata".
Storico versioni
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