Art. 46
LEGGE 26 novembre 1990, n. 353
In vigore dal 1 gen 1992
(Conciliazione in sede non contenziosa)
1. L'articolo 322 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 322 - (Conciliazione in sede non contenziosa) - L'istanza per la concilazio ne in sede non contenziosa è proposta anche verbalmente al conciliatore del comune delle parti ha residenza, domicilio o dimora, oppure si trova la cosa controversa.
Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del conciliatore.
Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata rinosciuta in giudizio".
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