Art. 43
LEGGE 26 novembre 1990, n. 353
In vigore dal 1 gen 1992
(Costituzione delle parti)
1. L'articolo 319 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 319. (Costituzione delle parti) - Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'articolo 316 con la relazione della notificazione, e quando occorre, la procura, oppure presentando tali documenti al giudice di udienza.
Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto a domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio di conciliazione debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione".
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