Art. 38

LEGGE 26 novembre 1990, n. 353

In vigore dal 1 gen 1992
(Decisione a seguito di trattazione scritta) 1. Dopo l'articolo 313 del codice di procedura civile è inserita la seguente intitolazione: "Capo II. Disposizioni Speciali per il Procedimento Davanti al Pretore". 2. L'articolo 314 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Art. 314. - (Decisione a seguito di trattazione scritta). - Il pretore, quando ritiene la causa matura per la decisione invita le parti a precisare le conclusioni, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'articolo 190, e quindi, deposita la sentenza in cancelleria entro trenta giorni dalla scadenza del termine, per il deposito delle memorie di replica".
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