Art. 35
LEGGE 26 novembre 1990, n. 353
In vigore dal 1 gen 1992
(Sospensione necessaria)
1. L'articolo 295 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 295. - (Sospensione necessaria). - Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, della cui definizione dipende la decisione della causa".
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