Art. 35

LEGGE 26 novembre 1990, n. 353

In vigore dal 1 gen 1992
(Sospensione necessaria) 1. L'articolo 295 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Art. 295. - (Sospensione necessaria). - Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, della cui definizione dipende la decisione della causa".
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LEGGE 26 novembre 1990, n. 353 (Art. 35 Provvedimenti urgenti per il processo civile.) — Testo vigente | Portale Normativo