Art. 33

LEGGE 26 novembre 1990, n. 353

In vigore dal 1 gen 1992
(Esecuzione provvisoria) 1. L'articolo 282 del codice di procedura civile è costituito dal seguente: "Art. 282. - (Esecuzione provvisoria) - La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti".
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