Art. 36

LEGGE 26 novembre 1990, n. 353

In vigore dal 1 gen 1992
(Poteri istruttori del giudice) 1. L'articolo 312 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Art. 312. - (Poteri istruttori del giudice). Il pretore o il conciliatore può disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità".
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