Art. 37
LEGGE 26 novembre 1990, n. 353
In vigore dal 1 gen 1992
(Querela di falso)
1. L'articolo 313 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 313. - (Querela di falso). - Se è proposta querela di falso, il pretore o il conciliatore, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione sospense il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Può anche disporre a norma dell'articolo 225, secondo comma".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1990-11-26;353#art-37