Art. 37 · LEGGE 26 novembre 1990, n. 353

Art. 37

LEGGE 26 novembre 1990, n. 353

In vigore dal 1 gen 1992
(Querela di falso) 1. L'articolo 313 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Art. 313. - (Querela di falso). - Se è proposta querela di falso, il pretore o il conciliatore, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione sospense il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Può anche disporre a norma dell'articolo 225, secondo comma".
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