Art. 39
LEGGE 26 novembre 1990, n. 353
In vigore dal 1 gen 1992
(Decisione a seguito di discussione orale)
1. L'articolo 315 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 315. - (Decisione a seguito di discussione orale). - Il pretore, se non dispone a norma dell'articolo 314, può ordinare l'immediata discussione orale della causa. Al termine della discussione pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In questo caso la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria".
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