Art. 40
LEGGE 26 novembre 1990, n. 353
In vigore dal 1 gen 1992
(Forma della domanda)
1. Dopo l'articolo 315 del codice di procedura civile è inserita la seguente intitolazione:
"Capo III. Disposizioni Speciali per il Procedimento Davanti al Conciliatore".
2. L'articolo 316 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 316. - (Forma della domanda). - Davanti al conciliatore la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.
La domanda si può anche proporre verbalmente. Di essa il conciliatore fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato con citazione a comparire a udienza fissa".
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