Art. 41

LEGGE 26 novembre 1990, n. 353

In vigore dal 1 gen 1992
(Rappresentanza davanti al conciliatore) 1. L'articolo 317 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Art. 317. - (Rappresentanza davanti al conciliatore). - Davanti al conciliatore le parti possono farsi rappresentare da persone munite di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale. Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare".
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